|
Modifiche nella Comunicazione di cessione fabbricato

La comunicazione di avvenuta cessione della disponibilità di un fabbricato è un obbligo giuridico derivante dall'art.12 del D.L. n. 59/78 , come convertito dalla Legge 191/78. La finalità di tale adempimento è di consentire alla Autorità di Pubblica Sicurezza (nei comuni non capoluogo di provincia è il Sindaco) di essere a conoscenza dei dati delle persone che utilizzano un determinato fabbricato e a quale titolo possono averlo in uso.
Tale disposizione ha subito recentemente delle modifiche da due diverse disposizioni normative:
1. dal D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, che all'art. 3 ha introdotto la c.d. "cedolare secca sugli affitti" e ha previsto che la registrazione del contratto di locazione assorba, tra l'altro, l'obbligo della comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza della cessione del fabbricato o parte di esso. L'obbligo invece permane nei casi riguardanti le locazioni ad uso abitativo effettuato nell'esecuzione dell'attività di impresa o di arti o professioni (art. 3, comma 6, D.Lgs. n. 23/11).
2. dal D.L. 13 maggio 2011 n. 70 (convertito in Legge 106/2011) "prime disposizioni urgenti per l'economia" che all' art. 5 comma 4 ha previsto un analogo assorbimento dell' obbligo previsto dall' art. 12 del D.L. 59/78, anche per quanto riguarda i contratti di vendita di immobili registrati.
Si evince dunque che non è più previsto l'obbligo di comunicazione a carico del soggetto che abbia provveduto alla registrazione del contratto di locazione o di vendita dell'immobile, con l'unica eccezione prevista dal summenzionato comma 6 art. 3 D.L. 23/11.
|
Liberalizzazione orari attività commerciali e di somministrazione
 A partire dal 01/01/2012, per effetto di quanto disposto dall'articolo 31 primo comma del Decreto Legge 201/2011, convertito con Legge n. 214/2011, sono stati liberalizzati gli orari delle attività commerciali e di somministrazione, che non sono più soggette ai limiti di apertura giornaliera precedentemente in vigore, nonché all'obbligo della chiusura domenicale e festiva.
I titolari delle attività coinvolte potranno pertanto articolare in piena libertà gli orari di apertura dei propri esercizi. Restano in vigore le disposizioni in materia di comunicazione al pubblico dell'orario adottato.
Per effetto della nuova normativa, che supera quella regionale e/o comunale eventualmente in contrasto con la stessa, sono da considerasi disapplicate, sempre dalla data del 01/01/2012, le seguenti disposizioni dell'Ordinanza Sindacale n. 122 del 03/12/2009:
Per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande:
Non sono più in vigore gli articoli 1 e 3.
Per le attività di vendita al dettaglio (vicinato, medie e grandi strutture commerciali):
Non sono più in vigore le disposizioni racchiuse nel capo 2 (Commercio al dettaglio). Sono quindi disapplicati gli articoli 6, 7 e 8.
|